Aggiornate al gennaio 2021
§ 1 Ambito di applicazione
(1) Le presenti Condizioni generali relative alla consegna e alla prestazione (di seguito anche "CG") si applicano a tutti i nostri settori di attività. Esse sono pertanto utilizzate in relazione a consegna di merci – in particolare anche pezzi di ricambio –, attività di officina – in particolare manutenzioni – e servizi.
(2) Le presenti CG si applicano esclusivamente ai rapporti con i nostri clienti. La validità di eventuali condizioni generali utilizzate dai clienti viene espressamente negata; queste non faranno parte del contratto neanche qualora noi, a conoscenza di CG del cliente contrarie o divergenti dalle presenti, ovvero complementari alle stesse, eseguissimo senza riserve la consegna o i servizi a favore del cliente. Le presenti CG si applicano anche a tutte le operazioni future così come a tutti i contatti commerciali con il cliente, come per esempio in caso di inizio di trattative contrattuali o di avvio di un contratto, anche se non vengono nuovamente concordate espressamente o se ad esse non viene fatto nuovamente esplicito riferimento.
(3) Accordi precedentemente conclusi e versioni antecedenti delle nostre Condizioni generali relative alla consegna e alla prestazione sono annullati dalle presenti CG.
(4) Nel caso di un contratto a favore di terzi o di un contratto di tutela a favore di terzi si applicano le presenti CG, in particolare le limitazioni di responsabilità ivi contenute, anche in relazione ai terzi coinvolti.
(5) La ricezione delle nostre Condizioni generali relative alla consegna e alla prestazione da parte del cliente è considerata come riconoscimento della loro validità.
§ 2 Conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte, se non concordato diversamente, possono subire delle modifiche. L'ordine del cliente è valido come offerta giuridicamente vincolante di conclusione del contratto. Abbiamo il diritto di accettare l'offerta del cliente entro un termine di 14 giorni di calendario.
(2) Il contratto si conclude solo quando l'ordine viene da noi confermato per iscritto, ovvero con l'inizio della sua esecuzione.
§ 3 Entità della consegna e della prestazione, scadenze applicabili alla prestazione
(1) Relativamente all’entità della nostra consegna o prestazione è determinante la nostra offerta scritta, ovvero la conferma dell'ordine. Accordi accessori e modifiche necessitano della conferma scritta della direzione. Se la nostra offerta o la conferma dell'ordine si basa su informazioni del cliente (dati, cifre, immagini, disegni, informazioni relative a peso e misure ecc.), la suddetta conferma è vincolante solo se tali informazioni sono corrette. Qualora, dopo la conclusione del contratto, risultasse che l'ordine non può essere eseguito secondo le informazioni fornite dal cliente, siamo autorizzati a recedere dal contratto nella misura in cui il cliente non è disposto ad accettare le soluzioni sostitutive da noi proposte ed, eventualmente, ad assumersi anche i costi supplementari realmente insorti.
(2) Siamo autorizzati a effettuare adempimenti parziali relativamente a tutte le consegne e prestazioni, nella misura in cui ciò sia ragionevole per il cliente. Abbiamo inoltre il diritto di utilizzare, per adempiere i nostri obblighi contrattuali, società subappaltatrici.
(3) Le scadenze applicabili alla consegna e alla prestazione, nonché i relativi termini, rappresentano sempre le proposte migliori, ma non sono generalmente vincolanti. L'inizio del periodo di consegna e il rispetto delle relative date di consegna presuppongono che il cliente effettui le attività a suo carico nel rispetto di tempi e modi ordinari, prepari tutti i documenti da fornire ed effettui eventuali pagamenti anticipati concordati.
(4) Qualora il cliente effettui in anticipo il pagamento, la consegna avverrà solo dopo la completa ricezione da parte nostra dell’importo dell'acquisto.
(5) Le informazioni allegate alle nostre offerte e alle conferme degli ordini, quali ad es. disegni, dati relativi a peso, misure e capacità sono solamente orientative se non indicati espressamente come vincolanti. Ci riserviamo tutti i nostri diritti in relazione a disegni, progetti, campioni e lavori preparatori simili.
(6) Non saremo in difetto in caso di forza maggiore o in presenza di altre situazioni straordinarie di cui non siamo responsabili. In questi casi, qualora ci dovessimo trovare in una situazione di difetto, siamo anche autorizzati a recedere dal contratto. In particolare, non saremo in difetto in caso di consegne tardive, nella misura in cui esse siano causate da consegne non corrette o non puntuali dei nostri fornitori, di cui non siamo responsabili. Le scadenze applicabili alla consegna e alla prestazione, in caso di impedimenti di natura temporanea, saranno prolungati o posticipati per la durata dell'impedimento più un adeguato periodo ulteriore.
(7) Non appena veniamo a conoscenza del rischio di incapacità del cliente di soddisfare la propria prestazione, abbiamo il diritto di eseguire la consegna delle merci o la fornitura dei servizi solo con pagamento anticipato o presentazione di garanzie. È fatto salvo il nostro diritto – qualora fossimo obbligati contrattualmente ad anticipare la prestazione – di negare l'esecuzione della prestazione a cui siamo tenuti, ovvero a recedere dal contratto qualora, dopo la sua conclusione, si evidenzi che il nostro diritto alla controprestazione è messo in pericolo dall'incapacità del cliente di eseguirla e dal mancato pagamento anticipato o dalla mancata accensione di una garanzia, entro un adeguato periodo di proroga, da parte del medesimo. La capacità del cliente di effettuare la prestazione, in particolare, è messa in pericolo qualora la controprestazione a noi spettante sia compromessa a causa di problemi patrimoniali del cliente stesso, ovvero in presenta di altri impedimenti quali ad es. divieto di esportazione o importazione, eventi di guerra o insolvenza dei fornitori.
(8) L'assicurazione per il trasporto delle merci da inviare viene conclusa solamente previa richiesta esplicita del cliente. L'assicurazione per il trasporto viene conclusa in nome e per conto del cliente.
(9) È dovuta la consegna della proprietà e il rilascio dell'oggetto della compravendita ai sensi del § 7. Il montaggio, l'installazione o una configurazione dell'oggetto della compravendita non sono dovuti nella misura in cui ciò non è espressamente concordato.
(10) Il verificarsi del ritardo nella consegna si determina in base alle disposizioni di legge. In ogni caso è necessario un sollecito da parte del cliente. Il cliente, in caso di ritardo, può richiedere, oltre alla consegna, anche un risarcimento per i danni conseguenti in conformità alle disposizioni di legge. Tale diritto, tuttavia, nella misura in cui non sono a noi attribuibili colpe gravi o dolo, si limita allo 0,5 % del valore della relativa fornitura per ogni settimana di ritardo, per un massimo del 5 % del valore della medesima. Sono fatti comunque salvi il diritto del cliente a recedere dal contratto alla scadenza di una proroga adeguata e/o la pretesa del risarcimento del danno per mancato adempimento ai sensi del § 9.
(11) Siamo autorizzati, qualora il cliente ritardi l'accettazione, non collabori come richiesto oppure nel caso in cui la nostra prestazione ritardi per altri motivi di cui lo stesso è responsabile, a fatturare il rimborso dei danni da ciò derivanti, inclusi gli oneri aggiuntivi da noi supportati, in particolare le spese di immagazzinamento. Calcoliamo, a tal fine, un risarcimento forfettario pari all'1 % del valore della spedizione per ogni settimana di calendario trascorsa. Sono fatti salvi la possibilità di provare l'esistenza di un danno maggiore e i nostri diritti di legge; il risarcimento forfettario, tuttavia, vale come riconoscimento dei nostri diritti. Il cliente ha il diritto di provare la mancata insorgenza di un danno nei nostri confronti o di un danno sostanzialmente inferiore al risarcimento forfettario.
§ 4 Trasferimento del rischio
Il rischio di perdita o di deterioramento della merce è trasferito al cliente al momento dell'invio della stessa, anche se vengono effettuate consegne parziali. Se l'invio subisce ritardi per motivi collegati al cliente, il rischio è trasferito allo stesso sin dal momento della comunicazione relativa alla disponibilità per la spedizione.
§ 5 Prezzi
(1) I nostri prezzi sono netti e per le spedizioni è sempre sottointesa la clausola "franco fabbrica" (Incoterms 2020), fatti salvi accordi differenti. I prezzi della fornitura di servizi fanno riferimento all'adempimento della prestazione nel luogo concordato. L'IVA sarà aggiunta alla fattura con l'importo di volta in volta previsto dalla normativa.
(2) In caso di accordo sulla scadenza di una prestazione superiore a quattro mesi tra il momento della conferma dell'ordine e l'esecuzione della prestazione, siamo autorizzati ad addebitare al cliente in misura adeguata gli aumenti dei prezzi nel frattempo subentrati. Lo stesso si applica in caso di accordo sulla scadenza di una prestazione inferiore a quattro mesi qualora la prestazione, per motivi addossabili al cliente, può essere da noi eseguita solamente dopo quattro messi dalla conferma dell'ordine.
§ 6 Condizioni di pagamento
(1) Nel caso in cui contrattualmente non sia stabilito diversamente, il nostro credito diviene esigibile 30 giorni dopo la ricezione della consegna o dopo l'esecuzione completa della nostra prestazione, senza detrazioni. Qualora effettuassimo le consegne o eseguissimo le prestazioni in parti separabili, abbiamo il diritto di esigere per ciascuna parte una corrispondente parte di remunerazione senza detrazioni.
(2) Se il pagamento viene effettuato entro 14 giorni dalla consegna o dalla completa esecuzione della prestazione, sarà effettuato uno sconto del 2 %, a condizione che il cliente non sia debitore di ulteriori pagamenti.
(3) Il cliente non è autorizzato a effettuare detrazioni in mancanza di un accordo esplicito.
(4) Il cliente, in caso di ritardato pagamento, dovrà risarcirci i danni subentranti causati dal ritardo, in particolare interessi in misura pari al nove (9) percento in più rispetto al tasso di interesse di base. Se il cliente ritarda il pagamento di una somma totale o parziale per più di 14 giorni o viola uno degli obblighi derivante da una riserva di proprietà, ovvero nel caso in cui subentrasse, a seguito della conclusione del contratto, un peggioramento evidente della sua situazione patrimoniale, la restante parte dei crediti ancora in essere diverrà immediatamente esigibile. Sono fatti salvi ulteriori diritti.
(5) Il pagamento con cambiali o cambiali tratte accettate è consentito solo in caso di accordo espresso ed è valido solo pro solvendo.
(6) I nostri crediti possono essere compensati solamente con crediti non contestati o in, caso di contestazione, a seguito di sentenza passata in giudicato. Sono fatte salve le regole di cui al § 9(2)c). Lo stesso si applica in relazione all'esercizio del diritto di ritenzione. Il cliente, del resto, è autorizzato a esercitare il diritto di ritenzione solo se si basa sul medesimo rapporto contrattuale.
(7) La cessione di crediti nei nostri confronti da parte del cliente necessita della nostra autorizzazione scritta preventiva, che possiamo negare solamente per giustificato motivo.
(8) Abbiamo il diritto di cedere a un terzo i nostri crediti nei confronti del cliente.
(9) Se il cliente è in ritardo con il pagamento, dovrà sostenere tutti gli oneri, i costi e le spese che insorgeranno in relazione a eventuali azioni legali vinte suoi confronti al di fuori della Germania.
§ 7 Riserva di proprietà
(1) Fino al pagamento integrale di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto concluso e dalla relazione d'affari in corso (crediti garantiti) ci riserviamo la proprietà della merce consegnata.
(2) La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere data in pegno a terzi né trasferita come garanzia prima del pagamento completo dei crediti garantiti. Il cliente, in caso di pignoramento o di altri interventi da parte di terzi, dovrà immediatamente informarci per iscritto affinché possiamo inoltrare una domanda di opposizione di terzi ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile). Qualora la terza parte non sia nella condizione di rimborsare i costi giudiziari ed extragiudiziari per noi insorti relativi a una rivendicazione ai sensi del § 771 ZPO, il cliente sarà responsabile della perdita verificatasi.
(3) Siamo autorizzati, in caso di violazioni contrattuali del cliente, in particolare di mancato pagamento del prezzo d'acquisto dovuto, a recedere dal contratto ai sensi delle disposizioni di legge e a pretendere le merci.
(4) Il cliente è autorizzato a vendere e/o lavorare le merci soggette a riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale. In questo caso si applicano, a titolo di integrazione, le seguenti disposizioni.
a) Qualora le merci di nostra proprietà vengano collegate o mescolate dal cliente con altri oggetti per formare un unico oggetto, e uno degli altri oggetti sia considerato l’oggetto principale, ci spetterà, rispetto all'oggetto che si viene a formare, una quota di comproprietà proporzionale al valore della merce di nostra proprietà rispetto agli altri oggetti collegati o mescolati al momento del collegamento o della mescolanza, che il cliente cede o trasferisce a noi. Accettiamo tale trasferimento e cessione. Il cliente custodisce gratuitamente per noi l'oggetto formatosi in seguito al collegamento o alla mescolanza.
b) Qualsiasi lavorazione o trasformazione della merce da parte del cliente o di un terzo incaricato dal cliente viene effettuata per nostro conto. Se il cliente acquisisce la proprietà unica del nuovo oggetto derivante dalla lavorazione o dalla trasformazione, si intende convenuto che lo stesso ne trasferisce la comproprietà in quota proporzionale al valore della merce di nostra proprietà rispetto al valore della lavorazione e della trasformazione e noi accettiamo tale trasferimento e cessione. Il cliente custodisce gratuitamente per noi tale oggetto di proprietà esclusiva o in comproprietà. Se la merce di nostra proprietà non è già stata collegata o mescolata in modo indivisibile con altre cose a partire dalla consegna, ovvero non sono state lavorate o trasformate, si tiene conto del valore della merce indicato nella fattura inclusa l’IVA prevista dalla legge al momento del collegamento o della mescolanza, ovvero della lavorazione o della trasformazione.
(4) Il cliente è autorizzato a vendere e/o lavorare le merci soggette a riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale. In questo caso il cliente si riserva la proprietà nei confronti del proprio acquirente fino al completo pagamento del prezzo. Se il cliente rivende la merce consegnata, cede a noi i crediti derivanti dalla vendita e tutti i diritti accessori fino a quando tutti i crediti non siano stati completamente saldati. Accettiamo la suddetta cessione. Se tra il cliente e l'acquirente sussiste un rapporto che prevede l'esistenza di un conto corrente mutuale, il cliente ci cede il saldo riconosciuto a garanzia dei nostri crediti così come, in caso di insolvenza dell'acquirente, il saldo "causale" allora esistente sul conto mutuale; noi accettiamo la suddetta cessione. Queste regole relative alla cessione di crediti si applicano in caso di ulteriore lavorazione, trasformazione, collegamento o mescolanza anche del nuovo oggetto. La cessione fa riferimento all'intero credito del cliente nei confronti dell'acquirente.
d) Il cliente è autorizzato, oltre a noi, alla riscossione dei crediti. Ci obblighiamo a non riscuotere i crediti nella misura in cui il cliente rispetti i propri obblighi di pagamento nei nostri confronti e non sia in ritardo nei pagamenti, in assenza di richieste di apertura di un procedura di insolvenza e di vizi relativi alla sua capacità di eseguire le prestazioni. In questi casi, tuttavia, potremo pretendere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni la pertinente documentazione e comunichi la cessione al debitore (terzi).
e) Se il valore realizzabile delle garanzie supera il valore dei crediti da garantire di, complessivamente, più del 10 %, svincoleremo talune garanzie a nostra discrezione su richiesta del cliente.
(5) Il cliente è tenuto a trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà. Su nostra richiesta, il cliente deve assicurare a sue spese in modo capiente con valore a nuovo la merce soggetta a riserva di proprietà dai pericoli di incendio, danni da acqua e furto. Qualora fossero necessarie manutenzioni e lavori di ispezione, questi dovranno essere effettuati tempestivamente dal cliente a proprie spese.
(6) Qualora la riserva di proprietà non dovesse essere efficace o imponibile secondo il diritto del Paese nel quale si trova la merce, si concorda per l'applicazione in suo luogo della garanzia più vicina a essa secondo il diritto nel medesimo Paese. Il cliente è obbligato a collaborare e supportarci nell'implementazione della garanzia. Abbiamo il diritto e siamo autorizzati dal cliente, qualora l'efficacia della riserva di proprietà dipendesse, secondo il diritto del Paese nel quale si trova la merce, dalla sua registrazione, ad es. in registri pubblici nel Paese del cliente, ad effettuare tale registrazione a spese del cliente. Il cliente è tenuto a eseguire gratuitamente tutte le attività necessarie a tale registrazione.
§ 8 Obblighi di collaborazione del cliente
(1) Il cliente deve supportare noi e i nostri collaboratori in modo normale e ragionevole. Nella misura in cui dobbiamo prestare servizi o effettuare prestazioni d'opera con i nostri dipendenti nell'azienda del cliente, per il supporto alla nostra attività potrà essere necessaria la predisposizione di spazi e postazioni di lavoro con PC e telefono, con costi a carico del cliente.
(2) Il cliente deve mettere a nostra disposizione i materiali, le informazioni e i dati necessari per l'esecuzione delle nostre prestazioni. I dati e i supporti dei dati devono essere tecnicamente in ottima condizione. Qualora presso l'azienda del cliente si dovessero applicare particolari disposizioni per la sicurezza di natura normativa od operativa, l'ordinante dovrà comunicarcelo prima dell'esecuzione della nostra prestazione.
(3) Si esclude che il cliente possa fornire ai nostri dipendenti disposizioni relative alla forma concreta dell'esecuzione della prestazione nella misura in cui tali disposizioni non siano necessarie in relazione a requisiti di sicurezza o regolamenti interni aziendali. Disposizioni relative alle singole questioni su prestazioni di servizi o prestazioni d'opera che dobbiamo eseguire non devono essere impartite ai nostri dipendenti a cui abbiamo affidato l'attività, bensì alle persone di riferimento da noi nominate per il progetto. Decidiamo, sotto la nostra unica responsabilità, in merito alle misure necessarie da adottare nell'ambito dei nostri obblighi relativi alla prestazione.
§ 9 Responsabilità per vizi e responsabilità in generale
(1) I diritti del cliente relativamente a vizi conseguenti alla prestazione d'opera che dobbiamo eseguire o alla consegna, in particolare quelli dovuti a mancato adempimento, riduzione, recesso dal contratto e risarcimento dei danni così come altri diritti di risarcimento dei danni da parte del cliente si regolano secondo le disposizioni di legge con le eccezioni contenute nel § 9 delle presenti CG. Le disposizioni relative alla garanzia non fanno tuttavia riferimento all'esecuzione delle prestazioni ai sensi del § 611 BGB (Codice civile); sono fatte salve le disposizioni di legge.
(2) I diritti del cliente relativi all'adempimento successivo per vizi della prestazione da eseguire da parte nostra o della consegna sussistono in base alle seguenti disposizioni:
a) In presenza di vizi nella cosa consegnata potremo innanzitutto decidere se eseguire l'adempimento successivo eliminando il vizio (miglioramento) o consegnando una cosa priva di vizi (sostituzione). Viene fatto salvo il diritto di rifiutare la tipologia scelta di adempimento successivo nel rispetto delle disposizioni di legge.
b) Qualora, originariamente, non eravamo obbligati al montaggio, l'adempimento successivo non prevede né lo smontaggio della cosa viziata, né il rimontaggio della cosa priva di vizi o riparata, né il rimborso dei costi a ciò relativi. Ciò, tuttavia, non si applica in caso di consegna di merce a consumatori o a rivenditori che vendono direttamente o indirettamente a consumatori.
c) Siamo autorizzati a far dipendere l'adempimento successivo dovuto dal pagamento del prezzo d'acquisto da parte del cliente. Il cliente, tuttavia, è autorizzato a trattenere una parte adeguata del prezzo di acquisto proporzionale al vizio.
d) Il cliente, affinché possiamo eseguire l'adempimento successivo dovuto, deve riconoscerci occasione e tempo necessario, in particolare per inviare la merce contestata ai fini del controllo. Il cliente, in caso di sostituzione, dovrà consegnarci la merce viziata ai sensi delle disposizioni di legge.
e) Le spese necessarie sostenute per la verifica e l'adempimento successivo, in particolare di trasporto, infrastruttura, lavoro e materiali sono a nostro carico in caso di presenza effettiva di un vizio. Se la pretesa di rimozione di un vizio del cliente risultasse ingiustificata, potremo richiedere allo stesso il rimborso dei costi che sono insorti di conseguenza, a meno che al cliente non possa essere attribuita alcuna colpa.
(3) I diritti del cliente relativi alla presenza di vizi, in particolari i diritti di adempimento successivo, recesso dal contratto, riduzione e risarcimento dei danni presuppongono che il cliente medesimo abbia adempiuto i propri doveri di indagine e reclamo (§§ 377, 381 HGB, Codice del commercio). Il cliente, in base a essi, deve controllare la merce consegnata immediatamente dopo il recapito presso di lui o il terzo da lui determinato e segnalarci subito per iscritto, entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dopo la consegna, eventuali vizi. I vizi che non sono riscontrabili in fase di un normale controllo della merce in arrivo devono esserci segnalati immediatamente per iscritto, entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi. Si applicano, per il resto, le disposizioni di legge. La nostra responsabilità, qualora il cliente non eseguisse i normali controlli e/o non comunicasse il vizio, sarà esclusa per il vizio non comunicatoci. Ciò non si applica qualora avessimo intenzionalmente taciuto il vizio o nel caso ci fossimo assunti una garanzia relativa alla qualità.
(4) Siamo responsabili
a) per i danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute causati da violazioni degli obblighi per colpa lieve o dolo nostri o di un nostro rappresentante legale, dirigente o ausiliario;
b) per i danni derivanti da violazioni degli obblighi per colpa grave o dolo nostri o di un nostro rappresentante legale, dirigente o ausiliario;
c) per i danni derivanti da una violazione dolosa o colposa da parte nostra, di uno dei nostri rappresentanti legali, dirigenti, ausiliari di obblighi contrattuali essenziali il cui adempimento derivi dall'esecuzione ordinaria del contratto e su cui il partner contrattuale fa e può farvi normalmente affidamento.
d) per i danni che ricadono nella copertura di una garanzia (assicurazione) da noi espressamente rilasciata o di una garanzia sulla qualità o sulla durata; qualora non possa essere attribuita alcuna colpa a noi, ai nostri rappresentanti legali, ai dirigenti o agli ausiliari nei casi delle lettere b) e c) la responsabilità è limitata per l'importo ai danni contrattuali prevedibili. I diritti al risarcimento del danno esercitabili nei nostri confronti per una responsabilità giuridicamente cogente, ad esempio in conformità alla legge sulla responsabilità da prodotto, sono fatti salvi rispetto alle precedenti disposizioni e sussistono nella misura prevista dalla legge e nei termini da essa stabiliti.
(5) Si esclude per il resto qualsivoglia responsabilità, indipendentemente dal fondamento giuridico.
(6) Sono esclusi diritti di regresso del cliente, a meno che questi sia un rivenditore che vende a consumatori direttamente o indirettamente.
(7) Se nel momento in cui si instaura o si sviluppa un'obbligazione tra il cliente e il fornitore sono incaricati o coinvolti dei soggetti terzi, si applicheranno anche a favore dei terzi le limitazioni di garanzia e di responsabilità sopra indicate.
(8) Tutti i diritti, ad eccezione di talune pretese al risarcimento del danno ai sensi dei commi da (4)a) a (4)c) si prescrivono dopo 12 mesi dalla consegna, fatta salva l'acquisizione di una garanzia da parte nostra, la presenza di vizi taciuti dolosamente o la previsione giuridica di termini di prescrizione maggiori secondo le normative di cui al § 478 in combinato disposto con il § 445b BGB (diritto di regresso in caso di acquisto di beni di consumo).
§ 10 Riservatezza
(1) Il cliente e noi ("le parti") siamo tenuti, durante il periodo di validità del contratto, a mantenere riservate tutte le informazioni disponibili in relazione allo stesso che siano considerate confidenziali ovvero, per circostanze differenti, siano riconoscibili come segreti commerciali e/o aziendali; siamo inoltre tenuti, se non concordato precedentemente per iscritto o se non necessario per il raggiungimento dello scopo contrattuale, a non registrare tali informazioni, a non trasmetterle a terzi né a valorizzarle in alcun modo. Tale dovere di riservatezza rimane in vigore per i cinque anni successivi al completo adempimento o alla conclusione dell'incarico.
(2) Ne sono escluse quelle informazioni
a) che erano note a una parte prima dell'inizio delle trattative contrattuali o che sono state comunicate da terzi in modo non riservato nella misura in cui ciò non violi a propria volta obblighi di riservatezza;
b) che una parte ha elaborato indipendentemente dall'altra;
c) che sono divenute o diverranno pubbliche senza responsabilità o intervento delle parti;
d) che sono da rendere pubbliche in forza di obblighi normativi, ovvero disposizioni dell'autorità amministrazione o giurisdizionale. La parte che pubblica i dati, in quest'ultimo caso, deve informare precedentemente e immediatamente l'altra parte. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di legge relativi alla riservatezza.
§ 11 Altro: Luogo dell'adempimento, foro competente, diritto applicabile, trattamento dei dati, lingua del contratto, clausola liberatoria
(1) Luogo dell'adempimento e foro competente esclusivo di tutte le controversie che si originano tra le parti dal rapporto contrattuale è Reutlingen nella misura in cui il cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, ovvero nel caso in cui il cliente non abbia nella Repubblica Federale di Germania alcun foro competente generale, ovvero abbia il suo foro competente all'estero. Abbiamo anche il diritto, in via eccezionale, di intentare azioni legali contro il cliente anche presso il suo foro competente generale. Per commerciante si intende ogni impresa iscritta nel registro del commercio o che svolge un'attività commerciale e necessita di un'organizzazione dell'attività di tipo commerciale. Il cliente ha il proprio foro competente generale all'estero qualora la sua sede commerciale sia all'estero.
(2) Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle normative di legge applicabili.
(3) La lingua del contratto è il tedesco. Se le parti, oltre ad essa, utilizzano un'altra lingua, il testo in tedesco avrà comunque la precedenza ai sensi dell'accordo.
(4) Qualora una disposizione delle presenti condizioni di consegna e di pagamento o una disposizione nell'ambito di altri accordi dovesse essere o diventare inefficace, l’efficacia delle restanti disposizioni o dei restanti accordi non sarà inficiata.
(5) Alle relazioni contrattuali e alle ulteriori relazioni giuridiche con i nostri clienti si applica il diritto tedesco con esclusione del diritto della Convenzione sulla vendita internazionale di beni.